North Woodside Reclami & Contenziosi Bancari
Stretta di mano durante una trattativa di mediazione
Percorso — Fase 3

Mediazione e
conciliazione bancaria

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio ordinario. In ambito bancario, il suo utilizzo è regolato dal D.Lgs. 28/2010, che lo rende condizione obbligatoria di procedibilità per alcune controversie prima di poter agire in giudizio.

Cos'è la mediazione bancaria

La mediazione è una procedura in cui un soggetto terzo e neutrale — il mediatore — assiste le parti nel tentativo di raggiungere un accordo amichevole. Il mediatore non decide la controversia, ma facilita il dialogo e può formulare una proposta di accordo.

In ambito bancario e finanziario, la mediazione si applica alle controversie relative a contratti bancari, operazioni e servizi bancari, contratti di leasing e factoring, e altri rapporti disciplinati dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993).

Base normativa

Il D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), ha reintrodotto la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per le controversie in materia bancaria e finanziaria, insieme ad altri settori (condominio, diritti reali, successioni, ecc.).

Quando la mediazione è obbligatoria

Prima di introdurre una causa civile riguardante un contratto bancario o finanziario, è obbligatorio tentare la mediazione. Se il tentativo non ha luogo, il giudice dichiara la domanda improcedibile.

Controversie soggette a mediazione obbligatoria

  • Contratti di conto corrente bancario
  • Contratti di mutuo e finanziamento
  • Contratti di leasing finanziario
  • Operazioni bancarie in generale
  • Contratti di factoring
  • Fideiussioni bancarie

Esenzioni dalla mediazione obbligatoria

Non sono soggetti all'obbligo di mediazione preventiva i procedimenti per decreto ingiuntivo (finché non è opposto) e alcune procedure speciali. Le controversie su strumenti finanziari (valori mobiliari, fondi, ecc.) in certi casi sono soggette alla competenza dell'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) istituito dalla Consob.

Come si svolge la procedura

  1. Scelta dell'organismo: Il cliente presenta la domanda di mediazione a un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia, competente per materia bancaria. L'organismo può essere generico o specializzato.
  2. Deposito della domanda: La domanda contiene i dati delle parti, la descrizione della controversia e la somma in contestazione. Va allegata la documentazione disponibile.
  3. Comunicazione alla banca: L'organismo di mediazione notifica la domanda all'istituto di credito, che deve partecipare al procedimento.
  4. Nomina del mediatore: L'organismo designa un mediatore iscritto al registro ministeriale, competente in materia bancaria.
  5. Incontro di mediazione: Le parti si incontrano (di persona o da remoto) con il mediatore. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un verbale con valore di titolo esecutivo.
  6. Proposta del mediatore: Se le parti non raggiungono l'accordo, il mediatore può formulare una proposta. Il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze in sede giudiziale successiva.

Costi della mediazione

I costi variano in base all'organismo e al valore della controversia. In linea generale si applicano le tabelle ministeriali di cui al D.M. 180/2010 e successive revisioni. Sono previste riduzioni per controversie di modesto valore.

Agevolazioni fiscali

  • Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro fino a 50.000 euro di valore
  • Le indennità di mediazione sono detraibili fiscalmente entro i limiti previsti dalla legge
  • Il patrocinio a spese dello Stato può coprire i costi per chi soddisfa i requisiti di reddito

I costi sono suddivisi tra le parti, anche se l'accordo può prevedere una distribuzione diversa. La parte che non si presenta al primo incontro senza giustificato motivo può subire conseguenze sanzionatorie nel giudizio successivo.

Conciliazione paritetica

La conciliazione paritetica è uno strumento diverso dalla mediazione ex D.Lgs. 28/2010. Consiste in un accordo tra le associazioni dei consumatori e i singoli istituti bancari per gestire le controversie in modo semplificato e gratuito.

Le principali caratteristiche sono:

  • Procedura gratuita per il consumatore
  • Svolta da conciliatori designati pariteticamente (uno per l'associazione consumatori, uno per la banca)
  • Non è condizione di procedibilità per il successivo giudizio
  • Disponibile solo con le banche che aderiscono agli accordi paritetici
  • Tempi più rapidi rispetto alla mediazione ordinaria (di norma 30-60 giorni)

L'elenco delle banche aderenti e le modalità di accesso sono pubblicati sui siti delle associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

Mediazione vs ricorso ABF: differenze principali

Costo Mediazione: tariffa ministeriale (variabile) — ABF: 20 euro (rimborsabili)
Assistenza legale Mediazione: facoltativa ma frequente — ABF: non obbligatoria
Valore controversia Mediazione: nessun limite — ABF: massimo 200.000 euro
Effetto sul giudizio Mediazione: condizione di procedibilità — ABF: non preclude il giudizio
Decisione vincolante Mediazione: solo se accordo — ABF: la banca è obbligata a conformarsi (salvo ricorso)

Domande frequenti sulla mediazione

No, in linea di principio. L'obbligo di partecipare al primo incontro di mediazione è previsto dalla legge. In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova nel successivo giudizio e condannare la parte assente al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto.

Il verbale di accordo acquista efficacia di titolo esecutivo dopo l'omologazione da parte del tribunale competente, che avviene su istanza delle parti e in assenza di violazioni di norme imperative o di ordine pubblico. Il procedimento di omologazione è in genere rapido e non comporta valutazione nel merito dell'accordo.